Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6464 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6464 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVASTANO ALFONSO N. IL 14/03/1967
avverso la sentenza n. 3585/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Savastano Alfonso avverso la sentenza
emessa in data 8.10.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Genova in
composizione monocratica con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di
mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 116, 13° comma e 189 commi 1° e 6°
C.d.S.
Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p. non
essendo stata verificata l’esistenza di una delle cause di proscioglimento ivi previste.

aspecifici e manifestamente infondati.
A parte la palese genericità dei motivi che non indicano le concrete ragioni a sostegno degli
stessi, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.1.1.2013

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi

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