Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6462 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6462 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA ELIRD N. IL 01/04/1982
avverso la sentenza n. 1002/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
27/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

1795/2013
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata la pena su
richiesta per il reato di cui all’art.73 dr 309/90, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato Elird Hoxha deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione all’accertamento della responsabilità in quanto gli elementi di prova esistenti
non erano sufficienti per accertare la responsabilità ed avrebbero dovuto portare
all’affermazione dell’uso personale.

Ed invero costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte
Suprema quello secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta si fonda sulla
concorde volontà delle parti negozialmente espressa e che il giudice è tenuto a
compiere, da un lato, l’accertamento positivo in ordine alla validità del consenso
prestato, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e alla
comparazione di eventuali circostanze, alla congruità della pena ed alla concedibilità
dei benefici (ove a questi l’applicazione della pena sia subordinata) e
successivamente, deve accertare la non ricorrenza delle cause di non punibilità, non
procedibilità o estinzione del reato di cui all’art. 129 cod. proc. pen.; conseguenza
della specialità del rito è che l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogni qual
volta il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di aver proceduto alla delibazione
degli elementi positivi sopra richiamati e di quelli negativi(che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’ art. 129 cod. proc. pen.),
senza ulteriormente diffondersi sulla ricerca degli elementi di colpevolezza
dell’imputato, sottesi al consenso prestato ed alla rinuncia dello stesso a contestare,
mediante la richiesta di applicazione della pena, le ragioni dell’accusa; in particolare, il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cpp. (da ultimo, sez. III ud. 6.11.97,
Ninivaggi rv. 209387).
Nella specie la sentenza impugnata ha fatto esplicito riferimento agli elementi di
colpevolezza che emergevano dalla notizia di reato, dal verbale di arresto e di
sequestro.
Ogni successiva censura attinente all’accertamento dei menzionati elementi rimane
preclusa, e tanto più quella attinente alla effettiva responsabilità dell’imputato, atteso
che nel giudizio in esame il giudizio sulla responsabilita’ dell’imputato e la stessa
determinazione della pena da applicare sono rimessi alla valutazione che ne fanno le
parti.
Il ricorso è dunque inammissibile e tale dichiarazione comporta l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle
ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche dopo
la sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost., in euro 1500 (millecinquecento).
p.q.m.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent- a ea•amento delle sese del
procedimento nonché al versamento di euro 1500,00
in favore delle cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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