Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6461 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6461 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SAPORITO GIUSEPPE N. IL 04/02/1979
avverso la sentenza n. 9/2011 TRIBUNALE di AOSTA, del 26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, per un verso, a fronte dell’ampia e puntuale
motivazione sulla base della quale la corte di merito ha ritenuto attendibile la
ricostruzione dei fatti risultante dalle dichiarazioni della persona offesa e da quelle,
convergenti, dei testi Aoun Riad e Meoui Najet, mettendo anche in risalto le
specifiche ragioni per le quali le stesse non apparivano validamente contrastate da
quelle dei testi Massaro e Brilla, le proposte doglianze si limitano a prospettare, sulla
base di parziali ed incontrollabili (in questa sede) riferimenti fattuali, una diversa
valutazione delle deposizioni dei detti ultimi testi, attesa anche la presenza delle
“macroscopiche”, ma non meglio precisate, “contraddizioni” che sarebbero
riscontrabili nel narrato della persona offesa; per altro verso, nel lamentarsi l’assenza
di prova delle lesioni riportate da quest’ultima, ci si riporta soltanto a quanto le legge
nell’anamnesi del verbale di pronto soccorso in atti, passandosi del tutto sotto silenzio
il fatto che dallo stesso verbale risulta poi formulata una diagnosi di “trauma
discorsivo spalla dx” e risulta rilasciata prescrizione di “braccio al collo, ghiaccio”;
b) con riguardo al secondo motivo, la richiesta che si afferma contenuta nei motivi
d’appello, volta ad ottenere il riconoscimento della legittima difesa, non risulta affatto
ignorata (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso) dalla corte di merito, la quale
ha, in proposito, osservato che : “Nessuna evenienza processuale, fatta eccezione
delle dichiarazioni del Brilla, di cui si è detto, induce poi a ritenere che la vittima
abbia tenuto un contegno violento nei confronti dell’imputato, tale da legittimare, ai
sensi dell’art. 52 c.p., la violenza da questi esercitata verso la donna”; né, d’altra
parte, risultano indicate„ nel ricorso, le specifiche ragioni per le quali, nella specie, la
scriminante in questione sarebbe stata da ritenere sussistente;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza ?, M conferma di quella di primo grado, SAPORITO
Giuseppe fu ritenuto résponsàbifedelrreato di lesioni personali volontarie in danno di
tale El Bidauoi Loubna;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine
1) alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi
parte civile, a fronte delle indebitamente screditate dichiarazioni dei testi a difesa e
dell’assenza di prova obiettiva delle lesioni, alla stregua di quanto emergente dal
referto in atti nel quale — si afferma — era scritto: “la signora lamenta algia, tuttavia
l’arto non riporta ecchimosi, né alcun segno di violenza: arto nonno atteggiato e
nonno conformato; mobilità passiva confermata; non deficit”;
2) alla mancata indicazione delle ragioni poste a base del diniego della legittima
difesa, quanto meno putativa, nonostante espressa richiesta contenuta — si sostiene —
nell’atto d’appello;

di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in
il 2 novembre 2012.

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