Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6461 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6461 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMELI LUCIANO N. IL 07/02/1984
avverso la sentenza n. 559/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Mtkrneli Luciano avverso la sentenza emessa in data 7.9.2011
dalla Corte di Appello di Cagliari che confermava quella in data 22.4.2011 del
Tribunale di Cagliari con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni tre
di reclusione ed C 15.000,00 di multa con interdizione dai pp.uu. per anni cinque con
revoca della sospensione condizionale e della non menzione concessi con una
precedente sentenza di condanna, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR
309/1990 (codetenzione di 296 grammi di hashish).

mancata concessione dell’attenuante di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990 di
quella di cui all’art. 114 c.p. Si duole, altresì, della revoca del beneficio della
sospensione condizionale di cui a precedente sentenza di condanna assumendo che
non ricorressero i presupposti.
Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede oltre che aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile nonchè arricchita da puntuali richiami alla
giurisprudenza di legittimità e con riferimento a tutte le censure oggi riproposte,
ovvero in ordine alla colpevolezza e quindi alla consapevolezza della detenzione da
parte del coimputato (Coni) dello stupefacente, alla non configurabilità dell’attenuante
della “lieve entità” e alla ricorrenza dei presupposti di legge per la revoca della
sospensione condizionale concessa in precedenza.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Non risulta che l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. sia stata specificamente oggetto di
un motivo di appello, sicchè deve ritenersene preclusa la proposizione in questa sede
essendosi formato sul punto il giudicato. Ad ogni modo, l’apprezzamento della
“significativa capacità a delinquere dell’imputato” e all’efficace “aiuto prestato al Coni

2

Deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale responsabilità e alla

a conservare lo stupefacente” implicitamente valgono ad escludere la ricorrenza dei
presupposti dell’ulteriore attenuante invocata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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