Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6460 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6460 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLAJ TAIBI N. IL 20/03/1975
HABIBI ABDERRAHEM N. IL 29/08/1977
CROCINI VINCENZO N. IL 07/08/1974
KAMAL EL IDRISSI MOSTAFA N. IL 20/05/1991
avverso la sentenza n. 3200/2012 GIP TRIBUNALE di
ALESSANDRIA, del 08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione Crocini Vincenzo, Bellaj Tabi, Habibi Abderrahem e Kamal El
Idrissi Mostafa avverso la sentenza emessa in data 8.10.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria con la quale venivano applicate ai predetti le
rispettive pene concordate per vari e rispettivi delitti di cui agli artt. 81 cpv.-110 c.p. e
73co. 1 e 1 bis dPR 309/1990.
I primi tre deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 129
c.p.p. mentre Kamal El Idrissi Mostafa si duole della non proporzionalità della pena

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi aspecifici e manifestamente
infondati.
A parte la palese genericità delle censure che non esplicitano alcuna concreta ragione a
supporto delle doglianzag rappresentate, come questa Corte ha ripetutamente affermato
(cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va
conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00 per ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

inflittagli rispetto a quella applicata agli altri coimputati.

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