Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6459 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6459 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MUTTI LUIGI COSTANTE N. IL 10/03/1959
avverso la sentenza n. 1680/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, l’affermazione, assolutamente generica, in esso
contenuta, secondo cui sarebbero mancate tanto la notifica del decreto che disponeva
il giudizio di primo grado quanto quella del decreto di citazione per il giudizio
d’appello, appare smentita dalla riscontrata esistenza, in atti: – a/1) della relata di
notifica del primo di detti decreti, in data 17 gennaio 2011, ad opera della polizia
locale del comune di Castelli Calepino, a mani di Wolkow Mutti Massimo, indicato
come figlio convivente; – a/2) della cartolina attestante l’avvenuta consegna, in data
20 dicembre 2011, personalmente al Mutti Luigi (la cui firma figura sul documento)
del plico trasmesso dall’ufficiale giudiziario incaricato della notifica del decreto di
citazione in appello;
b) con riguardo al secondo motivo: – b/1) la doglianza concernente la mancata
riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, nel riproporre, in
termini di assoluta genericità, l’analoga doglianza già contenuta nei motivi d’appello,
passa del tutto sotto silenzio la puntuale risposta fornita dalla corte territoriale, la
quale ha posto in luce come fosse risultato impossibile, sulla base della sola
documentazione consegnata al curatore, giungere alla ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari dell’impresa fallita e come, ad esempio, fossero risultate,
significativamente, mancanti le fatture emesse nei confronti di debitori i quali
avevano poi documentalmente provato di aver pagato i relativi importi; b/2) la
ritenuta configurabilità, anche sotto il profilo soggettivo, del reato di bancarotta
fraudolenta documentale è perfettamente in linea con l’ormai da tempo noto e
consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nel ricorso),
secondo il quale, quando trattisi della seconda delle ipotesi previste dall’art. 216,
comma primo, n. 2, L.F. (e cioè quella costituita dalla tenuta delle scritture “in guisa
da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto ancora d’interesse, di
quella di primo grado, MUTTI Luigi fu ritenuto responsabile del reato di bancarotta
fraudolenta documentale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando:
1) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per mancata notifica
all’imputato del decreto che disponeva il giudizio di primo grado e del decreto di
citazione per il giudizio di appello;
2) violazione di legge penale sostanziale, unitamente a vizio di motivazione,
sull’assunto che, essendo costituita la condotta addebitata all’imputato dalla sola
mancata consegna al curatore di una parte dei libri e delle scrittura contabili, il reato
configurabile sarebbe stato solo quello di bancarotta semplice e che, comunque,
anche a ritenere sussistente la bancarotta fraudolenta documentale, non si sarebbe
potuto ritenere sufficiente, sotto il profilo soggettivo (come invece affermato dai
giudici di merito) il solo dolo generico;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in
1 2 novembre 2012.

affari”), il dolo richiesto per la sussistenza del reato è appunto quello generico (ved.
in tal senso, per tutte, Cass. V, 25 marzo — 8 giugno 2010 n. 21872, Laudiero, con
richiamo a numerosi precedenti conformi, tutti più recenti dell’unico indicato come
difforme e risalente al 1992); e, nella specie, la contestazione del reato, redatta in
forma alternativa (sul che non risulta formulata doglianza), comprende anche l’ipotesi
di bancarotta fraudolenta documentale dianzi indicata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

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