Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6458 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6458 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MILANI DINO N. IL 09/03/1977
avverso la sentenza n. 2191/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al mancato riconoscimento della legittima difesa, puramente
assertiva appare l’affermazione contenuta nell’atto di gravame secondo cui non vi
sarebbe prova, in atti, degli elementi di fatto sui quali risulta basata la decisione
assunta, sul punto, dai giudici di merito, e cioè che, all’atto in cui l’imputato aveva
colpito la persona offesa, era già giunta sul posto la polizia giudiziaria, in persona del
vice sovrintendente Formica Antonio e che, secondo quanto da questi riferito, il colpo
era stato preceduto da un inseguimento; risultanze, queste, in presenza delle quali la
scriminante in questione non poteva che essere esclusa, potendosi parlare soltanto di
un’azione di rappresaglia posta in essere dall’imputato a seguito della pregressa
aggressione che il di lui padre avrebbe subito ad opera dell’Uzairi;
b) con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante, la proposta doglianza non
tiene alcun conto dell’ormai da tempo stabilizzato orientamento di questa Corte che,
in tema di aggravante dell’uso di arma, avuto riguardo al combinato disposto di cui
all’art. 585, comma secondo, n. 2, c.p. ed all’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile
1975 n. 110, ha, ad esempio, ritenuto aggravato i reati di lesioni o di minacce
commessi con l’uso di strumenti quali: un bastone (Cass. V, 9 febbraio – 17 marzo
2006 n. 9388, Romano, RV 233896); un pezzo di legno (Cass. V, 28 maggio — 17
luglio 2008 n. 28622, PG in proc. lacobona, RV 240431); un bicchiere di vetro (Cass.
V, 21 maggio —9 luglio 2008 n. 28207, PM in proc. Mameli, RV 240448); alcuni
sassi (Cass. V, 10 luglio —20 novembre 2008 n. 43348, PG in proc. Massimi, RV
241669); una spranga di ferro (Cass. V, 6-21 novembre 2008 n. 43753, PM in proc.
Bertacci, RV 241674); un randello di legno (Cass. V, 5 dicembre 2008 — 2 febbraio
2009 n. 4405, PG in proc. Ramaj, RV 242617); un manico di scopa e un ombrello
(Cass. V, 15 aprile — 16 luglio 2010 n. 27768, PG in proc. Casco, RV 247888);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.

RILEVATO II FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MILANI
Dino fu ritenuto responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate dall’uso di
arma impropria, costituita dal manico di un piccone, in danno di tale Uzairi Redzep;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione di legge per il mancato riconoscimento della
legittima difesa e per la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’uso di arma
impropria; doglianze poi ribadite in una successiva memoria fatta pervenire a seguito
della notifica dell’avviso di cui all’art. 610, comma 1, c.p.p.;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
il 2 novembre 2012.
Così deciso in

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