Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6458 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6458 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARONE GENNARO N. IL 04/01/1983
avverso la sentenza n. 7961/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

osserva

2.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo
dedotto. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare
se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano
alla richiesta e siano desumibili con immediatezza dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. senza
accompagnare la doglianza dalla indicazione delle specifiche ragioni per cui detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, indicazione
che il presente ricorso non contiene .
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso ilG.41.2013

1.0 m p uta to 61kAAR..s2
ricorre per cassazione contro la sentenza di
itek.AK)
applicazione concordata d a pena in epigrafe indicata, deducendo la mancanza di
motivazione in ordine alli applicazione dell’articolo 129 c.p.p

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