Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6457 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6457 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NARDINI STEFANO N. IL 26/12/1974
avverso la sentenza n. 1488/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile (con conseguente irrilevanza
dell’intervenuto decorso, successivamente alla data di pronuncia della sentenza
d’appello, secondo quanto segnalato nel ricorso, del termine massimo di prescrizione
del reato), dal momento che, nella specie, risulta correttamente contestato e ritenuto
non il falso ideologico, al quale si riferisce la proposta doglianza, ma il falso
materiale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in m , il 2 novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, NARDINI
Stefano fu ritenuto responsabile del reato di falsità materiale in atto pubblico
commessa da privato per avere, secondo l’accusa, formato una falsa denuncia di furto
a firma apparente di Tardino Luigi ed un falso verbale di ricezione di detta denuncia
da parte del maresciallo comandante la stazione CC di Livorno centro;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge sull’assunto che, trattandosi di atto
formato “in toto” dal privato, non sarebbe stata configurabile la sua “ideologica
falsificazione”, presupponendo il reato di falso ideologico commesso dal privato la
condizione “che vi sia sempre un pubblico ufficiale a formare il documento”;

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