Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6456 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6456 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGONI LUCA N. IL 15/07/1970
avverso la sentenza n. 2326/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Lugoni Luca avverso la sentenza
4 Z 00 VIA

emessa in data 6.11.2012 dalla Corte di Appello di- Macini! che confermava quella in
data 15.12.2012 del G.i.p. del Tribunale di Chiavari con la quale il predetto era stato
condannato, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni
quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa oltre all’interdizione dai pp.uu. per anni
5 per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990..
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al diniego

sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Sono palesi l’aspecificità e manifesta infondatezza delle censure mosse che hanno
riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile laddove ha esaustivamente spiegato come non
ricorresse l’ipotesi della destinazione dello stupefacente detenuto ad esclusivo uso
personale, come non fosse ravvisabile gli estremi dell’attenuante della
“lieve entità” e laddove ha apprezzato la corretta (ed anzi clemente) commisurazione
della pena.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Nel caso di specie, del resto, le censure mirano ad una improponibile rivalutazione della prova
e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel

presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza
ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei
suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non

2

dell’attenuante di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990 e al trattamento

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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