Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6455 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6455 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IORIO LUIGI N. IL 11/12/1972
avverso la sentenza n. 2650/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CASSINO, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva

i

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di brio Luigi avverso la sentenza emessa in
data 20.11.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.u.p.del Tribunale di Cassino con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed €
12.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990,
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p.p. e all’art. 73, comma 5 0 dPR
309/1990.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano
le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano
desumibili dagli atti medesimi.
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze (come
quella prospettata in ricorso, di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990) o la congruità
della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che,
nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene

2

non consentiti nella presente sede di legittimità e manifestamente infondati.

equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6.11.2013

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