Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6454 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6454 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SINATRA FRANCESCO N. IL 04/05/1981
avverso la sentenza n. 1887/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/07/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Sinatra Francesco avverso la sentenza
emessa in data 13.7.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di
quella in data 20.9.2011 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, riconosceva l’attenuante di
cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990 e rideterminava la pena inflitta al predetto
in anni uno, mesi dieci ed C 8.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale
responsabilità dell’imputato e alla mancata concessione del beneficio della

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
Invero, premesso che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia
criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito
e si sottrae al giudizio di legittimità palesandosi la valutazione logica in rapporto alle
massime di esperienza utilizzate (Cass. pen. Sez. VI, 8.1.2008, n. 17619, Rv.
239724), sono palesi l’aspecificità e manifesta infondatezza delle censure mosse che
hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla
Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua,
immune da vizi ed assolutamente plausibile e ciò tanto in relazione alla penale
responsabilità (enucleata dal tenore delle conversazioni intercettate già richiamate
dalla sentenza di primo grado ed in ordine alle quali vengono pure individuati i
riscontri) quanto in ordine alla non concedibilità dell’impetrato beneficio della
sospensione condizionale la cui prognosi negativa è stata correttamente tratta dalle
modalità professionali di smercio della sostanza stupefacente ega mancanza di
,
qualsiasi resipiscenza.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non

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sospensione condizionale della pena.

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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