Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6453 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6453 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INCARBONA ANNA CATERINA N. IL 29/09/1976
avverso la sentenza n. 16/2010 GIUDICE DI PACE di LERCARA
FRIDDI, del 02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo: – a/1) la mera, asserita assenza, in atti, del referto
medico relativo alle lesioni subite dalla persona offesa non può, all’evidenza,
costituire valido motivo per dubitare della effettiva esistenza delle medesime, quale
chiaramente desumibile dalla specificazione, contenuta nel capo d’imputazione (che
si dovrebbe, altrimenti ritenere, contro ogni verisimiglianza, frutto di pura fantasia),
che esse erano costituite da “escoriazioni superficiali reg. sottomandibolare dx e algia
reg.temporale dx”, con prognosi di gg. 4 s.c.; – a/2) la doglianza circa il mancato
riconoscimento della legittima difesa non risulta accompagnata dalla benché minima
indicazione circa gli elementi sulla base dei quali detto riconoscimento avrebbe
potuto o dovuto aver luogo, in presenza, d’altra parte (secondo le non contestate
affermazioni che si leggono nell’impugnata sentenza), della mera, generica e gratuita
affermazione dell’imputata di essere stata aggredita ( affermazione resa, oltretutto, in
sede di spontanee dichiarazioni e non di esame dibattimentale, al quale la donna
aveva rifiutato di sottoporsi) e della circostanza, del tutto ignorato nel ricorso, che la
penale responsabilità dell’imputata medesima trovava conferma anche nella
testimonianza del brigadiere Lo Bue, appartenente all’arma dei Carabinieri;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso appare del tutto privo di consistenza,
atteso che la pena inflitta all’imputata, pur in assenza delle attenuanti generiche e con
l’aumento per la contestata recidiva, risulta inferiore al minimo edittale indicato
nell’art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 274/2000 in euro 516 di multa;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, INCARBONA Anna
Caterina fu condannata alla pena di euro 400 di multa per il reato di lesioni personali
volontarie in danno di Cannizzaro Natalina;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputata, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine al giudizio di penale responsabilità di essa imputata, sull’assunto che,
oltre a mancare in atti la prova delle asserite lesioni subite dalla persona offesa, si
sarebbe dovuto prestar fede alle dichiarazioni spontanee dell’imputata medesima
(analogamente a quanto era stato fatto con riguardo alle dichiarazioni spontanee della
coimputata Cannizzaro Debora, nei cui confronti era stata pronunciata sentenza
assolutoria), da cui emergeva come la Incarbona altro non avesse fatto se non
difendersi dall’aggressione posta in essere dalla Cannizzaro Natalina;
2) in ordine al trattamento sanzionatorio, sull’assunto che indebitamente, nel
determinarlo, il giudice avrebbe espresso un negativo giudizio sulla personalità
dell’imputata, a carico della quale figurava, in realtà — si afferma — “un unico
episodio delittuoso, il cui disvalore sociale è assolutamente minimo”;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 novembre 2012.

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