Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6453 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6453 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUGHANMI FATHI N. IL 02/01/1981
avverso la sentenza n. 2747/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
1260/2013
osserva
Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella mera enunciazione del preteso vizio senza alcun riferimento
alla situazione giudicata e tanto meno senza alcun contenuto di critica alla
giustificazione della decisione impugnata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013
L’imputato Boughanmi Fathi ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte
di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di condanna per il
reato di cui all’art. 73, co.5, dPR 309/90. Deduce violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità invocando l’art. 129 cpp.