Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6452 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6452 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DANESI DAVIDE N. IL 19/02/1987
avverso la sentenza n. 3913/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

1189/2013

L’imputato Danesi Davide ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello
di Bologna che ha confermato quella del Tribunale di condanna per il reato di cui all’art.
73, co.5, dPR 309/90, riducendo la pena inflitta a seguito della concessione di attenuanti
generiche. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere considerato non punibile in
quanto uso personale o uso di gruppo.
Il ricorso è inammissibile.
Deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione (anche il
travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare “dal testo del
provvedimento impugnato”, mentre non possono derivare da un controllo della Corte di
Cassazione sulla interpretazione e valutazione delle prove, che è compito del giudice di
merito. Anche a seguito delle modifiche introdotte alli 606, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica
della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata
alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura
degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice
del merito.
Nella specie, nel formulare le proprie censure il ricorrente non evidenzia, come imposto
dalla legge, manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi
dalla lettura della sentenza impugnata, ma argomenta sulla possibile diversa
interpretazione dei dati di fatto, insistendo nel sostenere che l’hashish e la cocaina erano
stati acquistati con denaro in parte consegnato dalle amiche per il comune uso personale.
Ma la tesi è stata già ritenuta inattendibile, con motivazione congrua e logica dalbt Corte
di appello, a fronte delle imprecisioni contenute nelle testimonianze delle due ragazze
che neppure ricordavano l’entità delle somme asseritamente consegnate al giovane,
nonostante l’episodio in questione avesse assunto contorni tali, per il fermo di
quest’ultimo, da imprimersi nella memoria.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013

osserva

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