Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6451 del 11/12/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6451 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza emessa il 09/02/2015 dal Giudice del’udienza preliminare del
Tribunale di Verona;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Verona, giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da
A.A., volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto
delle sentenze di applicazione della pena, entrambe emesse dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona in date 6 giugno 2013 e 6
novembre 2013.
Ha osservato a ragione che la richiesta non era accoglibile in quanto la mera
contiguità temporale dei reati (commessi a quattro mesi di distanza) non
bastava a far ritenere la sussistenza del medesimo disegno criminoso in
presenza di modalità esecutive e contesti assolutamente differenti e slegati,
indicativi, piuttosto, della connaturale propensione a delinquere dell’istante.
Data Udienza: 11/12/2015
2. Ha proposto ricorso il condannato personalmente, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Denuncia violazione di legge e vizi, sub specie di contraddittorietà, della
motivazione dolendosi in particolare del fatto che erroneamente si era affermato
che il reato giudicato con sentenza del 6 novembre 2013 (rapina a mano armata
in pubblico locale) era stato commesso con il solo (complice) Salerno, mentre dal
capo d’imputazione risultava che aveva partecipato in funzione di palo anche tale
persona) anche nel delitto giudicato con sentenza del 6 giugno 2013 (rapina in
abitazione con sequestro di persona); che in realtà i delitti erano della medesima
specie (rapine) e risultavano realizzati dai medesimi soggetti a breve intervallo
temporale; che a nulla poteva rilevare che l’uno fosse stato commesso di giorno
e l’altro di notte; che le modalità operative non erano affatto assolutamente
dissimili; che in occasione dell’arresto per il delitto di rapina, realizzata di giorno
in un locale pubblico, il ricorrente aveva anche ammesso che si era accordato
con B.B. per altra rapina non realizzata, tanto dimostrando come la coppia
A.B. avesse concordato di commettere una serie di delitti contro il
patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Gli argomenti difensivi si risolvono in considerazioni che non sono dirimenti
e, soprattutto, non scalfiscono la motivazione del provvedimento impugnato che,
con argomentazioni adeguatamente giustificate e plausibili, ha escluso che la
mera contiguità temporale potesse giustificare il riconoscimento della
continuazione tra i due reati, ancorché omogenei, mettendone in evidenza le
diverse modalità e contesti: in un caso A.A. aveva perpetrato una rapina a
mano armata, di giorno, in un locale pubblico in Verona (fatto del 13 settembre
2012); nell’altro caso, invece, si era introdotto di notte all’interno di una privata
abitazione in provincia di Verona, con l’ausilio di due complici, ma senza armi,
privando della libertà la proprietaria dell’appartamento al fine di portarle via
denaro contante (fatto commesso tra il 17 e il 18 gennaio 2013).
La circostanza che tale B.B. sia stato concorrente, insieme a A.A., in
entrambi i suddetti reati non vanifica gli altri elementi, specialmente valorizzati
nell’ordinanza impugnata per escludere il disegno criminoso unitario.
2
B.B. (separatamente giudicato), concorrente (assieme ad una quarta
2. L’insussistenza del vizio motivazionale denunciato comporta, pertanto, il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 11 dicembre 2015.
processuali.