Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6451 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6451 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 06/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSCATTI MAURIZIO N. IL 25/09/1968
avverso la sentenza n. 4522/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Buscatti Maurizio avverso la sentenza
emessa in data 26.10.2012 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella in
data 22.2.2012 del G.u.p. del Tribunale di Roma, con la quale il predetto era stato
condannato, con generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni
quattro, mesi sei di reclusione ed € 22.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73
comma 1 bis dPR 309/1990.

assenza dell’imputato detenuto nonostante questi avesse chiesto di partecipare alle
udienza ed il vizio motivazionale in ordine alla dedotta destinazione ad uso personale
dello stupefacene in giudiziale sequestro.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e, la
seconda, anche aspecifica.
La sentenza è stata emessa in presenza dell’imputato agli arresti domiciliari che era
stato a autorizzato a presentarsi con mezzi propri; per la precisione, all’inizio
dell’udienza, come da verbale del 26.10.2012, risulta l’assenza dell’imputato che poi
si presentava solo al momento in cui la Corte rientrò in aula per la lettura del
dispositivo.
La destinazione ad uso personale dello stupefacente è stata esclusa con motivazione
ampia e congrua nonché assolutamente plausibile da parte del giudice di appello che
ha richiamato, condividendole, le argomentazioni rese sul punto dal giudice di primo
grado, sicchè la relativa censura s’appalesa anche aspecifica. Infatti è stato affermato
che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen.
Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

2

Deduce la violazione di legge in relazione alla celebrazione del giudizio di appello in

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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