Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6450 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6450 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GROSSI LUIGI N. IL 02/07/1947
avverso la sentenza n. 2683/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome caratterizzato dalla mera
riproposizione delle stesse doglianze già sottoposte all’attenzione del giudice di
merito, senza alcun riferimento alle puntuali e specifiche risposte fornite
nell’impugnata sentenza, ove si pone in luce che:
a) il volantino in questione risultava sottoscritto dal ricorrente, il quale non ne aveva
mai negato la paternità e lo aveva diffuso, quale “memoria” in occasione dell’udienza
di un altro procedimento a suo carico;
b) l’offensività dello scritto appariva indubitabile, essendosi in esso chiaramente
indicata, contrariamente al vero, come causa del trasferimento del dott. Gigliotti,
quella costituita da non meglio precisati fatti di corruzione nei quali egli sarebbe stato
coinvolto; il che appare, all’evidenza, ben lontano dal potersi qualificare come
“protesta sicuramente rabbiosa ma dai toni pacati e ironici”, come invece sostenuto
nel ricorso;
c) la severità del trattamento sanzionatorio trovava giustificazione, oltre che nella
oggettiva gravità dell’offesa arrecata alla reputazione della vittima del reato, anche
alla personalità dell’imputato, indicato (senza che, al riguardo, risulti obiettato
alcunché nel ricorso), come “pluripregiuducato, anche per reati specifici”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di GROSSI Luigi alla
pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di diffamazione
in danno di Gigliotti Francesco, consistito, secondo l’accusa, nell’aver diffuso un
volantino nel quale si sosteneva, contrariamente al vero, che il Gigliotti, già sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale, era stato trasferito ad altra sede “per
motivi di corruzione”;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando “erronea applicazione e interpretazione della legge
penale” sull’assunto che:
I) quanto all’elemento oggettivo del reato, non sarebbero state provate né la
effettiva diffusione del volantino né il fatto che il Grossi ne fosse stato autore;
2) quanto all’elemento soggettivo, si sarebbe dovuta ritenere sussistente, quanto
meno a livello putativo, la scriminante di cui all’art. 599 c.p., atteso che il volantino
in questione avrebbe soltanto espresso “una protesta sicuramente rabbiosa, ma dai
toni pacati e ironici, di chi si limita a raccontare un sopruso che ha subito o che
comunque è convinto di aver subito”;
3) quanto al trattamento sanzionatorio, che lo stesso sarebbe stato di eccessiva
severità, non essendosi tenuto conto dello stato d’ira in cui il ricorrente si sarebbe
trovato a casa di un licenziamento e di altre ingiustizie di cui sarebbe stato vittima;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
il 22 novembre 2012.
in ‘s
Così de
Il Presidente

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