Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6450 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6450 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARANTINO WALTER N. IL 10/10/1960
avverso la sentenza n. 1897/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

945/2011
osserva

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la mancata concessione dell’attenuante della lieve
entità del fatto e la mancata esclusione della recidiva o la prevalenza delle attenuanti.
Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati. La corte di
appello ha negato l’attenuante del quinto comma avendo accertato una notevole
diffusività della condotta di spaccio, e ciò sulla base delle circostanze direttamente
osservate dagli agenti operanti ed in particolare da uno che si era finto acquirente. La
motivazione è del tutto congrua. Il diniego della diminuente di cui al d.P.R. n. 309 del
1990, art. 73, comma 5, in considerazione delle caratteristiche complessive della
condotta costituisce corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa
Suprema Corte in materia, secondo i quali l’attenuante compete solo in ipotesi di
minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla norma, con la conseguenza che ove venga meno
anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri (sez. un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668; da
ultimo sez. 4, 27.5.2010 n. 31663, Ahmetaj, RV 248112).
Quanto alla recidiva, corretta e insindacabile è la motivazione formulata dalla Corte di
appello che ha osservato che il Tarantino era gravato da precedenti specifici nei cui
confronti il reato in esame si pone come testimonianza di perdurante pericolosità.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 6.11.2013

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la
sentenza del Tribunale , resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale Tarantino
Walter è stato condannato per il reato di cui all’ art.73 dPR 309/90 riducendo la pena
inflitta a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva.

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