Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6450 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6450 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO ELMELINDA N. IL 12/05/1965
avverso l’ordinanza n. 2450/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;

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Udjf i difensor Avv.;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La difesa di Pagano Elmelinda presentava ricorso per Cassazione avverso il provvedimento
indicato in rubrica di rigetto di istanza di detenzione domiciliare formulata dalla ricorrente, detenuta in espiazione pena.
Il Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Gialanella, mediante requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.

vo provvedimento, la stessa aveva ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare e, pertanto, rinunziava al ricorso.

Moilok-dou-1.4.44.
Il ricorso è inammissibile peNmancanza di interesse cr,s-

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~tiLitt rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in
una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.
Si tratta di un atto strettamente personale che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso.
La rinuncia formulata dall’avv. Libero Mancuso, nell’interesse della sua assistita, non era effettuata nelle forme previste dalla legge, non risultando il legale munito di procura speciale.
Il ricorso, comunque, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente.
Il requisito dell’interesse deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e
attuale.
Nel caso di specie tale interesse non sussiste, atteso che, come si evince dalla nota difensiva, era accolta la domanda, avanzata dalla Pagano, volta ad ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (conf. Cass., Sez.
1, 01/10/2015 n. 48867, Boschetti, non massimata; Sez. 6, 22/09/2015 n. 47515, non massimata; Sez. Un., 25/06/1997 n. 7, Chiappetta, Rv. 208166).

Con successiva nota del 02/11/2015 il difensore della Pagano comunicava che, con successi-

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P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, in Roma il 5 novembre 2015.

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