Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 645 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 645 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALGIOGLIO CARMELO N. IL 24/02/1950
avverso la sentenza n. 3215/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ex. ,I 2_
che ha concluso per
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Udito, per la Parte civile, l’Avv
Udi i’lfensor Avv.
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Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Carmelo MALGIOGLIO ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano in data 20-11-2012, che, confermando quella del tribunale della stessa sede del 17-22012, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver
apposto sul retro della carta di identità una marca da bollo in modo da coprire la scritta ‘non
valido per l’espatrio’.

mancato riconoscimento della sua buona fede nonostante il documento fosse stato presentato
presso un commissariato di polizia ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di PS, misura più restrittiva in relazione alla quale non vi sarebbe stato
alcun motivo di occultare il divieto di espatrio.
3. Con il secondo motivo lo stesso vizio era dedotto in relazione alla mancata riduzione della
pena senza tener conto della ridotta entità del dolo, delle condizioni disagiate, del corretto
comportamento successivo al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Le doglianze di cui al primo motivo, che comunque gravitano nell’orbita delle censure di
merito riproponendo aspetti inerenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del
materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, reiterano
senza aggiungere significativi elementi di novità questioni che, già proposte con l’atto di
appello, sono state oggetto di puntuale esame e motivata reiezione nella sentenza
impugnata.

3.

La corte territoriale ha infatti fornito inappuntabile ragione del fatto che la marca da
bollo, non necessaria, era stata accortamente apposta, a coprire la scritta ‘non valido
per l’espatrio’, non già specificamente per esibire il documento in sede di applicazione
della misura di sorveglianza, ma, più in generale, a fini di esibizione dello stesso ad altri
soggetti e ad altri scopi.

4.

Del pari ineccepibilmente il giudice di secondo grado ha ritenuto infondata la questione
relativa alla riduzione della pena in misura inferiore al terzo per effetto della
concessione delle attenuanti generiche, alla stregua dei numerosi e gravi precedenti
penali dell’imputato, mentre, a sostegno del mancato ridimensionamento del
trattamento sanzionatorio ha richiamato l’adeguatezza di quello praticato alla fattispecie
e alla personalità dell’imputato. A tali condivisibili valutazioni il ricorrente ha
contrapposto l’indicazione di elementi del tutto generici ed assertivi.

2

2. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all’art. 192 codice di rito per

5. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc.
pen., determinandosi in € 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la
somma di spettanza della cassa ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Roma 6-11-2013

Il Presidente

e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

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