Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6449 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6449 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE VERCELLI nei confronti di:
TRIBUNALE TORINO
con l’ordinanza n. 34/2015 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del
04/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
lett.elsentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO PCMPEO V101.4
eglESTo
e.RE
eguPE’reNtA Da G. t. P. Da
TRIC/NfitE .91 Vaeatt ;

Uditi difrfisor Avv.;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23/10/2014 il Tribunale di Torino, decidendo su richiesta presentata nell’interesse
di Villa Annarosa e finalizzata ad ottenere l’iscrizione nel casellario giudiziale (ai sensi dell’art.
40 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli del
25/06/2003 di estinzione del reato di cui all’art. 1 L. 23/10/1960 n. 1369 di cui al decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli in data 07/06/1993 e divenuto esecutivo in data 08/07/1993, ha declinato la propria competenza, indicando quale autorità de-

Nella motivazione del provvedimento il Tribunale di Torino ha denegato la propria competenza, asserendo sinteticamente la tesi dell’applicabilità al caso in esame della disposizione generale di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in tema di esecuzione.
2. Con ordinanza del 04/05/2015 il GIP del Tribunale di Vercelli ha sollevato conflitto negativo ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di Torino, luogo di nascita della richiedente (Villa Annarosa, nata a Torino il 25/05/1956), in applicazione della norma di cui all’art. 40 D.P.R. 14/11/2002 n. 313.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussiste in fatto e in diritto il conflitto negativo di competenza, essendo stata declinata la
competenza da entrambi i giudici chiamati a pronunziarsi sull’istanza.
Detto conflitto va risolto con l’attribuzione di competenza funzionale – ai sensi del D.P.R.
14/11/2002 n. 313, art. 40 – al Tribunale di Torino, dovendosi condividere la ricostruzione in
diritto operata dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli, in rapporto al luogo di nascita della richiedente (Villa Annarosa, nata a Torino il 25/05/1956), rientrante nell’ambito territoriale del suindicato ufficio.
2. Il giudice competente sulle “questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario
giudiziale” va individuato nel Tribunale dove ha sede l’ufficio locale (del casellario), nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il Tribunale di Roma, per le persone
nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato
(conf. Cass., Sez. 1, 14/07/2014 n. 53758, Antonazzo, non massimata; Sez. 1, ord.
05/02/2014 n. 9303, Rea, non massimata).
Tale norma speciale prevede una competenza “particolare” e derogatoria rispetto a quella
prevista per la fase esecutiva in quanto tale. Infatti, se si fosse trattato di un’attribuzione di
competenza ad un giudice dell’esecuzione, sarebbe risultato sufficiente il riferimento all’art.
art. 665 cod. proc. pen..
3. Viene configurata l’attribuzione di una competenza funzionale ad un’autorità giudiziaria in
materia sostanzialmente amministrativa, ma che, per i rilevanti interessi in gioco, e per la p05-

stinataria dell’istanza il G.I.P. del Tribunale di Vercelli.

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sibilità di incidere concretamente sulla posizione, eventualmente anche detentiva di un condannato, va sottoposta al vaglio giurisdizionale.
La disposizione citata ha istituito il c.d. “giudice del casellario”, che ha il potere di vigilanza
sul sistema delle iscrizioni (in tal senso, Cass., Sez. 1, 11/01/2012 n. 33089, Falconieri, non
massimata), competente anche per l’eliminazione delle annotazioni non suscettibili
di iscrizione o che devono essere eliminate (in termini, Cass., Sez. 1, 16/12/2009 n. 8317,
Pendini, Rv. 246240).
4. Non può essere attribuito nessun rilievo all’identità dell’ufficio giudiziario, che ha emesso il

dell’interessato.
Come si è detto, la procedura in questione non risulta del tutto assimilabile ad un incidente
di esecuzione – pure essendo espressamente richiamate le forme di cui all’art. 666 cod. proc.
pen. – ed in ogni caso presenta caratteristiche di autonomia, specie in tema di individuazione
del giudice competente.
La questione relativa alla legittimità di un’iscrizione (o della sua cancellazione), infatti, non
concerne la ricostruzione dei contenuti del titolo esecutivo e non involge i poteri tipici del giudice dell’esecuzione; essa riguarda essenzialmente la ritualità dell’iscrizione in quanto tale, regolata dall’apposita disciplina contenuta nelle norme di cui al D.P.R. n. 313/2002 (cfr. Cass., Sez.
1, 14/07/2014 n. 53758, Antonazzo, non massimata; Sez. 1, ord. 05/02/2014 n. 9303, Rea,
non massimata).
5. Ovviamente, il principio affermato non riguarda le questioni di natura propriamente esecutiva, attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all’identità anagrafica del
ricorrente, per le quali permane l’applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal
codice di procedura penale (in tal senso, vedi, rispettivamente, Cass., Sez. 1, 18/09/2015 n.
41200, Ramunni, non massimata, e Sez. 1, 22/05/2013 n. 26088, Achik, non massimata).
6. In conclusione, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, decide, in composizione monocratica, con le forme stabilite dall’art. 666 cod. proc. pen., il Tribunale del luogo
dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione
o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato
accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato; si tratta di competenza “particolare” e
derogatoria rispetto a quella prevista per la fase esecutiva in quanto tale, avente proprie caratteristiche di autonomia; tale principio non riguarda le questioni di natura propriamente esecutiva (attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all’identità anagrafica del
ricorrente), per le quali permane l’applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal
codice di procedura penale.
7. Alla luce di quanto esposto, va determinata la competenza del Tribunale di Torino, cui
vanno trasmessi gli atti per l’esame dell’istanza dell’interessata.

provvedimento di cui si discute o altri provvedimenti divenuti irrevocabili nei confronti

3
P. Q. M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2015.

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