Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6448 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6448 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 06/11/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE STASIO VINCENZO N. IL 27/05/1985
avverso la sentenza n. 1899/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
(
94r-
Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di De Stasio
• r. avverso la sentenza
t
emessa in data 5…luo2 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella in data
13.1.2012 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, con la quale il predetto era stato condannato
alla pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73
dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego dell’attenuante di cui al V comma
dell’art. 73 dPR 309/1990.
non consentita in questa sede.
La censura è del tutto aspecifica non essendo state spiegate le ragioni per le quali
l’imputato sarebbe stato meritevole dell’attenuante invocata. Questa, inoltre, non risulta
essere stata oggetto di analoga prospettazione in sede di appello, laddove si è discusso solo
del riconoscimento delle attenuanti generiche. Sicchè sul punto deve ritenersi formato il
giudicato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata, aspecifica e