Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6448 del 05/11/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6448 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ESPOSITO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRINELLI ANTONIO COSIMO N. IL 23/08/1973
avverso il decreto n. 5949/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORNO,
del 01/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
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Uditi difensor A vv.;
Data Udienza: 05/11/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La difesa di Pirinelli Antonio Cosimo presentava ricorso per Cassazione avverso il provvedimento indicato in rubrica, che dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di liberazione anticipata
speciale formulata dal ricorrente, detenuto in espiazione pena.
Il Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Pinelli, mediante requisitoria scritta, concludeva
per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
resse, avendo il condannato terminato l’esecuzione della pena in data 04/05/2015, come risulta dall’acquisita certificazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo lo stesso manifestato, con specifica e motivata deduzione, un eventuale interesse a coltivare l’impugnazione.
La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (conf. Cass., Sez.
6, 31/01/2013 n. 19209, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. Un., 25/06/1997 n. 7, Chiappetta,
Rv. 208166).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2015.
Il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di inte-