Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6447 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6447 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANDURINO SALVATORE N. IL 04/02/1967
avverso la sentenza n. 1085/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Mandurino Salvatore ricorre avverso la sentenza 3.11.11 della Corte di appello di Lecce che ha
confermato quella, in data 23.2.10, del Tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Mesagne con la
quale è stato condannato, per il reato continuato di cui all’art.485 c.p., alla pena di mesi otto di
reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell ‘art.606,

basate solo sulle dichiarazioni della p.o., inattendibile perché portatrice di interessi configgenti, e
dei testi esaminati, in presenza peraltro di un falso innocuo, inidoneo a produrre alcun danno.
Osserva la Corte che il ricorso, reiterativo in parte delle doglianze già formulate con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile sia per la sua sostanziale aspecificità che per la
manifesta infondatezza, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da vizi
logico-giuridici, evidenziato come il Mandurino abbia tratto uno specifico vantaggio dalla
commissione del fatto delittuoso, con conseguente danno per Carrozza Immacolata, divenuta a sua
insaputa intestataria di una (falsa) polizza assicurativa di fatto a favore di Lamendola Carrnela,
persona a lei sconosciuta, e relativa ad una autovettura intestata a quest’ultima, conseguendo il
Mandurino dalla sua attività delittuosa una provvigione non dovuta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere la sentenza frutto di mere presunzioni incredibili e surreali,

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