Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6447 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6447 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIAHI ABED HAKIM N. IL 09/07/1987
avverso la sentenza n. 459/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Ricorre per cassazione Riahi Abed Hakim avverso la sentenza emessa in data 19.6.2012 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di un anno di
reclusione ed C 3.000,00 di multa, con l’ulteriore beneficio della non menzione, per 2 delitti
di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990.
Deduce l’assoluta carenza motivazionale in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento
di cui all’art. 129 c.p.p.
consentito nella presente sede di legittimità.
Orbene, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze
ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato e non