Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6446 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6446 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLO IACOLO SAMUELE N. IL 27/10/1956
avverso la sentenza n. 1871/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
811/2013
osserva
Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma
1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella mera enunciazione del preteso vizio senza alcun riferimento
alla situazione giudicata e tanto meno senza alcun contenuto di critica alla
giustificazione della decisione impugnata.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013
L’imputatT’ acolo Samuele ricorre per cassazione contro la sentenza della
Corte di appello di Napoli che, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato
la pena inflitta per il reato di cui all’art. 73 dPR 309/90, deducendo la
violazione dell’art. dell’articolo 129 c.p.p e il difetto di motivazione.