Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6443 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6443 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PLANETA MAURIZIO N. IL 27/04/1969
avverso la sentenza n. 4773/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pianeta Maurizio avverso la sentenza
emessa in data 25.6.2012 dalla Corte di Appello di Palermo che dichiarava
l’inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi dell’appello interposto dal
predetto contro la sentenza in data 12.5.2010 del Tribunale di Marsala con k la quale
era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 400,00 di multa per il
reato di cui all’art. 95 dPR 115/2002.
Si duole della violazione di norme processuali e penali, assumendo che, dovendo il
essere veritiero che il reddito complessivo fosse effettivamente valido per
l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate,
aspecifiche e non consentite in questa sede.
E’ palese come non risulti alcuna concreta esplicitazione delle ragioni per le quali
sarebbe stata illegittimamente dichiarata l’inammissibilità dell’appello e che la
violazione di legge prospettata non risulta esser stata oggetto di analoga doglianza in
grado di appello (art. 603, 3° comma c.p.p.). Peraltro, il più recente orientamento di
questa Corte (Sez. IV, n. 28802 del 16.2.2011 Rv. 250700) si è attestato nel ritenere
che nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal
legislatore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013
reddito essere calcolato all’esito delle detrazioni degli obblighi deducibili, poteva