Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6442 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6442 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RABEH YOSEF N. IL 15/03/1985
avverso la sentenza n. 638/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Rabeh Josef ricorre avverso la sentenza 2.4.12, emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi degli artt.
444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex art.8 I cpv. c.p. e
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena – condizionalmente sospesa – di mesi dieci di
reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., limitandosi a dichiarare l’assenza di prove dell’innocenza
dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto,
alle relazioni tecniche sui documenti esibiti dall’imputato (risultati entrambi falsificati in modo
professionale) e alle dichiarazioni confessorie del Rabeh.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in

e 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

DEPOSI TATA
IN CANCELLERIA

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice esaminato la sussistenza di elementi per una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA