Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6442 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6442 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KEKEZI ODISE N. IL 14/02/1982
avverso la sentenza n. 1660/2010 TRIBUNALE di VELLETRI, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
49694/2012
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri ha condannato l’imputato
alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 116, co.13, codice della strada.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cpp, in quanto
proposto da avvocato non legittimato al patrocinio davanti a questa Corte. E’ infatti
pacifico che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568,
comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina
unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice
competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta
una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.
Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini
della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (da ultimo sez. III 22.4.2004
n.26905 rv. 228729).
p.q.nn.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al versamento di 500,00 (cinquecento/00) euro in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 6.11.213
Avverso tale sentenza ha presentato appello l’imputato e la corte di appello ha
trasmesso gli atti a questa Corte sul rilievo che l’art.593 cp non consente l’appello
dell’imputato contro le sentenze di condanna la sola pena dell’ammenda.