Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6441 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6441 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

3re
1:M=i1=2:EZeMS=CEME27
1) AMATO FABIO

. Il.. 44 I

-f9 6

avverso la sentenza n. 92/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
18/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Amato Fabio, parte civile costituita nel procedimento a carico di Piccirillo Antonio Matteo, ricorre
avverso la sentenza 18.3.11 del Tribunale di Roma che ha confermato quella in data 13.5.10 del
locale giudice di pace con la quale il Piccirillo è stato assolto dai reati di ingiurie e minacce
ascrittigli, ai sensi del comma 2 dell’art.530 c.p.p., per insussistenza dei fatti.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

aveva sufficientemente collocato nel tempo i fatti (anno 2006) consistiti nei colloqui telefonici di
cui all’imputazione, pur avvenuti a distanza di tre anni dall’esame dibattimentale, laddove la natura
e l’esigibilità del credito vantato dall’Amato erano irrilevanti in punto di verosimiglianza sulla
sussistenza delle espressioni ingiuriose e minatorie proferite dall’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché manifestamente
infondato, sia in quanto tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla
ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati nei due gradi di giudizio.
I giudici territoriali, infatti, hanno ineccepibilmente osservato come il compendio probatorio non
consenta di giungere con certezza ad attribuire al Piccirillo i fatti addebitatigli, dal momento che la
p.o. Amato è risultata non credibile sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
Ha al riguardo segnatamente evidenziato il giudice di appello come fra le parti sussistessero ragioni
di dare-avere, che avevano in nuce minato la serenità della deposizione della p.o., la quale peraltro
non era stata neanche in grado di esplicitare la natura e le ragioni del credito, mostrandosi altresì
incapace di collocare con la dovuta precisione nel tempo i colloqui telefonici intercorsi con il
Piccirillo nel corso dei quali avrebbe subito le espressioni anche minatorie, finendo — ha non certo
illogicamente concluso sul punto il giudice di secondo grado — per rendere una deposizione
estremamente generica e laconica, non in grado quindi di fondare un giudizio di responsabilità nei
confronti di Piccirillo Antonio Matteo in ordine ai fatti di reato ascrittigli.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere illogicamente stata ritenuta inattendibile la p.o. che pure

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in

e

1.000,00.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Roma, 22 novembre 2012
estensore
ii
ILCjNSIGLIERE

,. . _

IL PRESIDENTE
/
—–ou-

9-

–,

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA