Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6441 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6441 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FATELLO ALESSANDRO N. IL 23/05/1978
“Tao&
avverso la sentenza n. 97/2011 TRIFrSEZ.DIST. di PALESTRINA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Fatello Alessandro avverso la sentenza
in data 28.2.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata
di Palestrina con la quale il predetto veniva condannato alla pena di C 4.000,00 di
ammenda per il reato di guida di un’autovettura senza patente perché revocata.
Deduce il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio sia in relazione
all’importo dell’ammenda applicata sia alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Non si può sostituire l’apprezzamento della Corte sul potere dosimetrico che la legge
attribuisce al giudice del merito: la valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche nonché per quanto riguarda in generale la dosimetria della
pena rientra nei poteri discrezionali del giudice a quo il cui esercizio, se effettuato nel
rispetto dei parametri valutativi previsti dalla legge, è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ma nel caso di specie si.9 diniego delle attenuanti generiche sia la misura della pena
risultano sorretti da adeguata e corretta motivazione, che ampiamente giustifica l’uso
legittimo del potere discrezionale riservato al giudice di merito sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 6.11.2013
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.