Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6440 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6440 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VISMARA GIORGIO N. IL 02/04/1965
avverso la sentenza n. 15/2011 TRIBUNALE di VARESE, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Vismara Giorgio ricorre avverso la sentenza 2.12.11 del Tribunale di Varese che ha confermato
quella, in data 10.1.11, del Giudice di pace di Gavirate con la quale è stato condannato, per i reati
di ingiurie e lesioni personali, unificati ex art.81 cpv. c.p. e ritenuta la contestata recidiva, alla pena
della permanenza domiciliare per giorni 24, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per essere state le attenuanti generiche negate solo
con riferimento alla gravità del fatto, ossia con motivazione illogica, trattandosi di un fatto
`bagatellare’ che non poteva essere ritenuto grave, neanche perché commesso in danno di una
donna, nulla avendo specificato al riguardo il giudice di merito.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
avendo del tutto legittimamente il giudice di appello negato le invocate attenuanti generiche in
considerazione dei precedenti penali dell’imputato, che ha riportato due condanne, trattandosi di
parametro considerato dall’art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza ch
peraltro il ricorrente abbia in questa sede prospettato concreti elementi di segno favorevole non
considerati dal giudice di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con i primi due motivi

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