Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6440 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6440 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICAJ SERJAN N. IL 30/03/1960
avverso la sentenza n. 946/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Licaj Serjan avverso la sentenza emessa in data 13.6.2012
dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella in data 31.10.2011 del
Giudice monocratico del Tribunale di Chiavari, con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, oltre alla
sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, per il reato di
cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis C.d.S..
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione del beneficio della

Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
Correttamente la sentenza impugnata ha motivato il diniego dell’impetrato beneficio
della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità rilevando la causa
ostativa, prevista dal’art. 186 comma 9 bis C.d.S., dell’aggravante contestata di cui al
comma 2 bis del citato art. 186 C.d.S..
Consegue anche l’aspecificità della censura dal momento che ha riproposto in questa
sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013

sostituzione della pena con il lavoro per pubblica utilità.

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