Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 644 del 06/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 644 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDI DANIELE nato il 04/06/1983 a ANZIO

avverso l’ordinanza del 25/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha
concluso per l’inammissibilità
udito il difensore avv.RICCARDO AMADEI del Foro di Latina che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/9/17 il Tribunale del riesame

di Roma,

in

accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha annullato
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ed ha
applicato nei confronti di Daniele Bernardi, indagato per i reati di sequestro di
persona in danno di Fabiana Bruni e detenzione porto di una pistola, la misura
cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Nettuno.

2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’indagato Daniele Bernardi,
avv.Riccardo Amadei, svolgendo tre motivi.

Data Udienza: 06/12/2017

2.1. Con il primo motivo proposto

ex

art.606, comma 1, lett.

e)

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione o inosservanza della legge penale
con riferimento all’art.292, comma 2, lett. c-bis, e dell’art.292, comma 2-ter,
cod.proc.pen.
Il Tribunale, secondo il ricorrente, aveva omesso di vagliare gli elementi
offerti dalla difesa prodotti in sede di udienza di convalida il 24/7/2017, a
corredo di apposita nota di produzione documentale, e di vagliarne la rilevanza
quali riscontri obiettivi della ricostruzione proposta dall’indagato, secondo cui la

rimostranze e intenzione di denunciare alla Polizia la truffa subita (e cioè:
contratto con la Stanleybet, scambio di mails con distinte di bonifico, mail del
9/7/2017 di Andrea Occhiuzzi con distinte di bonifico, rilievi fotografici del locale,
visura camerale della società Colorado, ultima dichiarazione dei redditi
dell’indagato, certificato di residenza e stato di famiglia, denunce del 15/6/2012
e 78/2015).
Non era stato quindi valutato da parte del Tribunale il fatto che il documento
n.2 dimostrava che al momento del presunto sequestro di persona il Bernardi
risultava impegnato nel proprio lavoro; inoltre era stato omesso qualunque
riferimento alle condizioni personali del Bernardi, in termini di occupazione
lavorativa, famiglia e reddito, che dimostravano la sua estraneità rispetto ai
contesti criminali.
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett.

e),

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza del pericolo di
reiterazione ex art.274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Il Tribunale aveva omesso di motivare circa le ragioni di sussistenza di un
pericolo attuale, e non solo concreto, di reiterazione del reato.
L’affermazione che il Bernardi aveva sicuramente intenzione di servirsi
dell’arma che si era procurato era in contrasto con le risultanze del verbale di
arresto (da cui emergeva che la pistola non era carica) e con quanto dichiarato
dalla stessa Fabiana Bruni, che aveva negato di essere stata minacciata dal
Bernardi con l’arma, che neppure aveva visto.
La violenza insita nel reato di sequestro, ravvisata dal Tribunale, era in
contrasto con le dichiarazioni della Bruni; il Tribunale poi aveva violato la regola
per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte
esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
I collegamenti criminali del Bernardi desunti dal possesso dell’arma erano
stati predicati attraverso una mera formula di stile in contrasto con la
documentata regolarità delle condizioni di vita e di lavoro dell’indagato.

2

Bruni aveva concepito l’accusa di sequestro di persona a fronte delle sue

La prognosi, infine, era stata effettuata dal Tribunale, senza attenersi alla
regola della certezza o almeno dell’elevata probabilità della ricaduta criminosa.
2.3. Con il terzo motivo proposto

ex art.606, comma 1, lett.

e),

cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione sotto il profilo dell’omesso esame della possibilità per
l’indagato di fruire della sospensione condizionale della pena con la conseguente
inapplicabilità della misura custodiale ex art.275, comma 2-bis cod.proc.pen.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia
riferimento all’art.292, comma 2, lett.

c-bis,

error in procedendo

e dell’art.292, comma

con
2-ter

cod.proc.pen.
L’art.292, comma 2, lett. c-bis), cod.proc.pen., nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47, prescrive che l’ordinanza che
dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità rilevabile anche
d’ufficio, tra l’altro, l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali
sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.
Il successivo comma 2-ter sanziona altresì con la nullità l’ordinanza che non
contenga la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui
all’articolo 358, nonché all’articolo 327-bis cod.proc.pen.
1.1. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di vagliare gli
elementi documentali offerti dalla difesa prodotti in sede di udienza di convalida
il 24/7/2017 mediante apposita nota di produzione e di vagliarne la rilevanza
quali riscontri obiettivi della ricostruzione proposta dall’indagato; secondo il
Bernardi, infatti, la Bruni aveva concepito l’accusa di sequestro di persona a
fronte delle sue rimostranze e intenzione di denunciare alla Polizia la truffa
subita.
Tuttavia la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli
elementi che costituiscono il fondamento dei provvedimenti cautelari, introdotta
nell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16/4/2015, n. 47, non opera
quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice
per le indagini preliminari, e sia stata poi accolta dal Tribunale in accoglimento
dell’appello avverso la pronuncia di rigetto, alla luce dell’interpretazione letterale
e sistematica della disposizione normativa,riferibile unicamente al provvedimento
del giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017,
Nocerino e altri, Rv. 270737; Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016 – dep. 2017,
Arconnano e altri, Rv. 2693380).

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.2. Ciò non significa, ovviamente che il Tribunale non debba tener conto
degli utili elementi difensivi rappresentati dall’indagato a suo discarico, se
rilevanti ai fini di escludere la sussistenza dei presupposti di legge per
l’emanazione della misura cautelare, primo fra tutti la sussistenza di gravi indizi
di colpevolezza. Tuttavia il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame non
è di per sé inficiato da nullità e il ricorrente deve dimostrare specificamente la
rilevanza degli elementi probatori non considerati nell’ordinanza impositiva
della misura cautelare per poterne infrangere la tenuta dell’apparato logico; a

indizi di colpevolezza

ex

art.273 cod.proc.pen., essendosi limitato a

rappresentare le produzioni da lui effettuate, senza argomentarne e dimostrarne
l’efficacia probatoria.
Quanto alla diversa prospettiva del rischio di reiterazione del reato, si dirà
in sede di esame del prossimo motivo di ricorso.
1.3. Il grado di serietà e concludenza della prova del fatto, richiesto quale
presupposto della misura cautelare è diverso e minore di quello necessario per la
condanna, che richiede il superamento della soglia del ragionevole dubbio
(art.533, comma 1, cod.proc.pen.) e in tema di prova indiziaria esige che gli
indizi a carico siano non solo gravi, ma anche precisi e concordanti (art.192,
comma 2, cod.proc.pen.). Non a caso l’art.273, comma 1

bis, per la valutazione

dei gravi indizi di colpevolezza sancisce l’applicabilità oltre che degli artt.195,
comma 7, 203 e 271, dei soli commi 3 e 4 dell’art.192, escludendo
intenzionalmente quella del comma 2 dello stesso articolo.
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è

pertanto

sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di
qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati
addebitatigli, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono
agli «indizi”»intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio
finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi
criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non
richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22968 del
08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto,
Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n.
22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963).
Specificamente in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso
dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto
che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare

4

tale il ricorrente si è sottratto, almeno per quanto riguarda il requisito dei gravi

natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza, la motivazione della
decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare,
non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento

(Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel
ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non
concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito
circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non
sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente
la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 31553 del
17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi,
Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n.
26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del
08/03/2012, Lupo, Rv. 252178;Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
Nella specie quindi il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza
del requisito della gravità indiziaria in relazione a quanto necessario nella fase
processuale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo della ritenuta sussistenza
del pericolo di reiterazione

ex art.274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e si

duole del fatto che il Tribunale abbia omesso di motivare circa le ragioni di
sussistenza di un pericolo attuale, e non solo concreto, di reiterazione del reato.
Secondo il ricorrente, la prognosi era stata effettuata dal Tribunale, senza
attenersi alla regola della certezza o almeno dell’elevata probabilità della
ricaduta criminosa.
2.1. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di
reiterazione del reato, introdotto all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

5

non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

dalla legge 16/4/2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità,
che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori
delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione,
attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della
situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione
del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare
valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio
sulla sussistenza dell’esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti – e

reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar
conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da
apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la
potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi
dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. (Sez. 5, n.
12618 del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533).
Il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in
ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime
all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente
individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il
relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per
delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti,
desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso
le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni
di vita di quest’ultimo. (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv.
268366).
2.2. Nella fattispecie, diversamente da quanto argomentato da parte del
ricorrente, il Tribunale non ha violato la regola per cui le situazioni di concreto e
attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
titolo di reato per cui si procede, perché l’ordinanza impugnata fa riferimento
alle particolari modalità con cui il reato di sequestro di persona era stato posto in
essere e alla sussistenza dei connessi reati di detenzione e porto abusivo della
pistola, che secondo i Giudici romani colorava vieppiù di particolare gravità
l’intera vicenda.
Il ricorrente censura l’affermazione che il Bernardi aveva sicuramente
intenzione di servirsi dell’arma che si era procurato, assumendone il contrasto
palese sia con le risultanze del verbale di arresto richiamato dal ricorrente (da
cui emergeva che la pistola non era carica), sia con quanto dichiarato dalla
stessa Fabiana Bruni in denuncia querela, poiché la vittima aveva negato di

6

non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di

essere stata minacciata dal Bernardi con l’arma (che neppure aveva intravisto) e
aveva anche escluso di essere stata malmenata.
Tuttavia il Tribunale del riesame non ha affatto affermato che il Bernardi
avesse usato l’arma per commettere il sequestro o che avesse con la stessa
minacciato la Bruni, ma ha conferito semplicemente rilievo al fatto che il
Bernardi si fosse procurato un’arma da fuoco con modalità sicuramente illegali
(stante l’assoluta inverosimiglianza del suo preteso ritrovamento nei pressi del
secchio della spazzatura), che lasciavano intuire rapporti con circuiti illeciti e

inoltre ragionevolmente escluso qualsiasi finalità di autotutela dell’esercizio
commerciale contro possibili aggressioni sulla base delle modalità illegali di
reperimento e detenzione dell’arma; ha opinato che il possesso della pistola
illegale accreditava come del tutto plausibile l’intenzione del Bernardi di
servirsene, non necessariamente contro la Bruni e non necessariamente nel
corso di quell’episodio specifico.
2.3. Secondo il ricorrente, i collegamenti criminali desunti dal possesso
dell’arma illegale erano stati ritenuti senza valutare complessivamente la
regolarità delle condizioni di vita e di lavoro del Bernardi, che erano state
oggetto di sforzi probatori specifici del ricorrente, compiuti attraverso la
produzione della documentazione in data 24/7/2017 di cui al primo motivo,
totalmente ignorata dal provvedimento impugnato con evidente grave lacuna
motivazionale.
La particolare gravità dell’episodio di sequestro di persona e il possesso
dell’arma illegale, in uno con le particolari modalità del suo reperimento,
indicative di collegamenti con circuiti criminali, giustificavano l’induzione del
rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello commesso, con uso di
armi, ravvisato dal Tribunale romano.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione sotto il
profilo dell’annesso esame della possibilità per l’indagato di fruire della
sospensione condizionale della pena con la conseguente inapplicabilità della
misura custodiale ex art.275, comma 2-bis cod.proc.pen.
Tale norma esclude l’applicazione delle misure custodiali se il giudice ritiene
che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della
pena.
Non è però condivisibile l’assunto del ricorrente secondo il quale la
valutazione della fruibilità della sospensione condizionale costituisce un onere
argomentativo dal quale l’ordinanza applicativa della misura non può prescindere

7

delinquenziali e l’intento di evitare collegamenti fra l’arma e la sua persona; ha

indipendentemente da una specifica deduzione proposta dall’indagato, nel caso
non introdotta.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art.28 del
Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (d.m.30/9/1989

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso il 6/12/2017

Il Presidente
Paolo Antonio Bruno_

Depositato
Roma ,

………

in Cancelleria

n.344).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA