Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6439 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6439 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO GRAZIANO GASPARE N. IL 09/07/1991
avverso la sentenza n. 557/2010 TRIBUNALE di GELA, del
11/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

48799/2012

Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione qui trasmessa dalla Corte di
appello, è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità, intendendo il ricorrente sollecitare una rivalutazione
della situazione di fatto che non rientra tra i compiti di questa Corte.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013

Romano Graziano Gaspare, per il tramite del difensore di fiducia,
ha presentato
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, di condanna a 2000,00 euro di
ammenda per il reato di cui all’art. 116 cds, sostenendo che l’imputato avrebbe
dovuto essere assolto; gli agenti non avevano potuto vedere in volto l’imputato e il
riconoscimento presso la sua abitazione poteva essere frutto di un condizionamento
involontario; l’imputato aveva compiuto da poco la maggiore età sicchè la
registrazione del possesso del documento di guida poteva non essere ancora
avvenuta.

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