Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6438 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6438 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FALSETTI CARMELA N. IL 17/07/1975
avverso la sentenza n. 225/2010 GIUDICE DI PACE di PIACENZA,
del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/11/2012
Falsetti Carmela ricorre avverso la sentenza 10.11.11 con la quale è stata assolta dal reato di cui
all’art.594 c.p., ai sensi dell’art.530, comma 2, c.p., dal Giudice di pace di Piacenza.
Assume la ricorrente, preliminarmente, di avere un concreto interesse ad impugnare in quanto
ancora imputata, sempre per il reato di cui all’art.594 c.p. e sempre su querela di Mosconi Chiara,
nel proc.pen n.8/12 r.g. g.d.p., pendente presso il Giudice di pace di Bettola, donde la necessità di
venga a costituire un precedente giudiziario idoneo a supportare almeno il dubbio in ordine alla sua
colpevolezza e pertanto ad essere utilizzato e/o valutato a suo carico nel corso e/o comunque in
esito all’altro procedimento penale di primo grado che la riguarda>.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere
I ‘esperita attività istruttoria fornito elementi idonei a supportare la tesi accusatoria, con conseguente
applicazione della più favorevole formula di cui al comma 1 dell’art.530 c.p.p., inattendibile
essendo risultata la p.o. e discrasie rilevanti essendo emerse da quanto dalla stessa denunciato in
querela e quanto dichiarato dall’unico testimone estraneo presente ai fatti.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata dichiarazione di nullità del decreto di citazione a
giudizio per insufficiente formulazione del capo d’imputazione e indicazione delle fonti di prova.
Con il terzo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata che non ha colmato le
lacune evidenziate.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da soggetto
che non vi ha interesse.
L’interesse richiesto dall’art.568, comma 4, c.p.p. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi
impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e
sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un
provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’imputato rispetto a
quella esistente, non ammettendo la legge processuale l’esercizio del diritto di impugnazione avente
di mira la sola esattezza teorica della decisione (Sez.un., 27 settembre 1995, n.10372).
evitare che