Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6438 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6438 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONGIORNO GIUSEPPE N. IL 28/05/1964 parte offesa nel
procedimento
c/
SCHIAVONE LUIGI N. IL 16/03/1954
avverso il decreto n. 5058/2010 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

48494/2012
Osserva

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli
consentiti trovando la presente situazione disciplina nell’art. 410, co.2, a norma del
quale è consentito al giudice provvedere de plano se l’opposizione è inammissibile e la
notizia di reato è infondata .
Le indagini avevano preso le mosse dal decesso della signora De Bellis a seguito
del’investimento da parte della moto guidata da Schiavone Maurizio, all’epoca
minorenne e privo di patente; si procedeva nei confronti del padre del minore,
Schiavone Luigi, che aveva acquistato il veicolo per il figlio, per il possibile concorso
di colpa del medesimo per violazione dell’art. 122, co.5, cds per non aver esercitato la
dovuta sorveglianza affinché il ragazzo, che aveva l’autorizzazione ad esercitarsi alla
guida, rispettasse il dettato del predetto art. 122 che stabilisce che tali esercitazioni
devono avvenire in luoghi poco frequentati.
A una prima richiesta di archiviazione del pm aveva fatto seguito l’opposizione della
persona offesa e il gip, a seguito di comparizione delle parti ex art. 410 cpp, aveva
ordinato di proseguire le indagini attraverso l’interrogatorio dell’indagato e l’esame dei
familiari al fine di chiarire le modalità dell’affidamento del veicolo al giovane.
All’esito di tali incombenti il pm richiedeva nuovamente l’archiviazione e il gip
procedeva de plano in tal senso rilevando che l’opposizione era inammissibile per la
genericità e palese irrilevanza dei mezzi di prova in quanto in parte relativi a
accertamenti tecnici già ritenuti irrilevanti nell’ordinanza che aveva ordinato la
integrazione delle indagini, in parte relativi all’interrogatorio dell’indagato e dei
familiari già effettuato con risultati negativi, in parte perché non risultava la presenza
sul posto di altre persone che potessero fornire indicazioni sull’incidente e nemmeno
l’esistenza di precedenti violazioni del codice della strada da parte dell’investitore; la
notizia di reato infondata a fronte delle dichiarazioni rese dal padre del minore di aver
raccomandato al figlio di esercitarsi in zona non frequentata e di aver sorvegliato
direttamente in più occasioni il figlio, dichiarazioni che anche se interessate erano le
uniche acquisibili.
Risultano da tali argomenti soddisfatti i requisiti di cui al predetto art. 410, co.2,
avendo il giudice logicamente motivato sia sulla infondatezza della notizia di reato che
sulla inammissibilità della opposizione; a tale ultimo riguardo è solo il caso di
ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte,da ultimo sez. IV
20.1.2004 n.17597 P.O. in proc. Samengo rv. 228176), l’opposizione alla richiesta di
archiviazione è inammissibile quando si risolve nella indicazione di mezzi di prova
chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti. Così è avvenuto nella specie dal
momento che il gip ha rilevato la manifesta inutilità della prova richiesta dalla persona
offesa dal momento che la stessa non si presentava idonea ad acquisire ulteriori
elementi di informazione sui fatti avvenuti .

2

Avverso il decreto di archiviazione nei confronti di Schiavone Luigi relativo al decesso
della signora Maria Bernardina De Bellis , ha proposto ricorso per cassazione la
persona offesa Giuseppe Buongiorno per il tramite del proprio difensore di fiducia .
Lamenta violazione dell’art. 409, co.6 in relazione all’art. 127 cpp per mancata
fissazione della camera di consiglio sostenendo che il gip ha confuso il tema della
fondatezza delle nuove investigazioni suppletive con quello della inammissibilità e che
Schiavone Luigi, in quanto proprietario del mezzo, avrebbe dovuto effettuare un
controllo serrato sul figlio fino a che questi avesse conseguito la patente.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in
considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della
Corte costituzionale n.186 del 2000, in euro 1000,00 .
p.q.m.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento di 1000,00 (mille) euro in favore della cassa
delle ammende.

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