Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6436 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6436 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SIMONE RAFFAELE N. IL 10/01/1965
avverso la sentenza n. 252/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
10/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/11/2012
De Simone Raffaele ricorre avverso la sentenza 10.5.11 del Tribunale di Torre Annunziata-sezione
distaccata di Sorrento con la quale è stato condannato, per il reato di cui all’art.48 I c.p., in concorso
di attenuanti generiche, alla pena di E 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. assumendo l’omessa valutazione degli atti processuali ed una
risultanze processuali >, eccependo infine l’intervenuta prescrizione del reato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Inoltre, con riferimento alla doglianza relativa alla erronea applicazione dell’art.157 c.p., il gravame
è anche manifestamente infondato, atteso che il reato, commesso il 20.5.04, alla data della
pronuncia della sentenza non era ancora prescritto, maturando la prescrizione il 20.11.11 e senza
che possa essere rilevata in questa sede in ragione proprio della inammissibilità originaria
dell ‘impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012
motivazione