Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6436 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6436 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLETTO GIUSEPPE N. IL 08/07/1946
avverso l’ordinanza n. 49/2015 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
02/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dytt. ELI
le e/ATite le conclusioni del PG Dott. N. v
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BETTA ROSI;

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Data Udienza: 11/11/2015

Rilevato che con ordinanza del 2 aprile 2015, il Tribunale di Agrigento, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero ex
art. 165 c.p., volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della
pena concessa a Alletto Giuseppe, di cui alla sentenza di condanna del medesimo
emessa dal medesimo Tribunale, e confermata dalla Corte di appello in data 12
maggio 2014, per mancata ottemperanza all’ordine di rimozione dell’opera e di
ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni;
che il difensore dell’Alletto ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo

c.p.p., in quanto avverso tale sentenza di Corte di appello era stato proposto
ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione in data 9
gennaio 2015, con ordinanza non notificata al condannato ed al difensore, per
cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un nuovo
termine; 2) inosservanza dell’art. 165 c.p. ed illogicità della motivazione, oin
quanto il termine previsto dalla disposizione non è perentorio, per cui
l’accertamento dei vigili urbani, e la stessa data di fissazione dell’udienza
innanzi al giudice dell’esecuzione, sono stati effettuati prima della scadenza del
termine di giorni novanta che la giurisprudenza individua in via generale;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto in riferimento al
primo motivo il ricorrente si duole di una prescrizione di legge in ordine al
momento di individuazione del passaggio in giudicato della sentenza coincidente
con la pronuncia dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso (ex art.
648, c. 2 c.p.p.);
che va considerata del pari la manifesta infondatezza del secondo motivo di
ricorso, posto che in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena deve essere attribuita prioritaria considerazione alla scadenza del
termine per adempiere l’obbligo al quale il beneficio stesso è stato condizionato,
come si evince dalla giurisprudenza che ha affermato che “in tema di
sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine
fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia stata
subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina
la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto,
salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice
dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è
tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di
cause che lo rendano impossibile” (cfr. Sez.3, n. 26744 del 30/4/2015, De
Francisci, Rv. 264024);

l’annullamento dell’ordinanza, lamentando: 1) Inosservanza degli artt. 610 e 611

che pertanto il provvedimento impugnato risulta corretto, trattandosi di revoca
di diritto disposta dal giudice dell’esecuzione ex art. 674 c.p.p., revoca che
consegue automaticamente allo spirare del termine (in tal senso, anche Sez. 3,
n. 10534 del 30/1/2008, P.G. in proc. Sciabica e altro, Rv. 239069);
che pertanto il ricorso è inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità
consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.

ammende

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