Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6436 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6436 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIFRONTE SALVATORE N. IL 25/01/1953
avverso la sentenza n. 1392/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

46989/2012
osserva
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina
ha confermato la condanna di Bifronte Salvatore per il reato di cui
all’art. 95 del Testo Unico Spese di Giustizia.

Il ricorso è inammissibile per il difetto di specificità dei motivi. E’
noto che secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett.
c) e 581, co.1, lett.c), l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova
applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di
prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal
giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da
quanto tale giudice ha già argomentato. Nella specie, la Corte di
appello ha già chiarito che la legge fa riferimento al reddito
risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, che era quella del
2003 essendo stata la domanda di ammissione presentata il
25.5.2005, data in cui la dichiarazione dei redditi per il 2004 non
era stata presumibilmente presentata; il presente ricorso nulla
deduce al riguardo. Per quanto riguarda il trattamento
sanzionatorio le doglianze sono espresse in termini meramente
generali ed astratti, senza considerazione neppure del chiaro capo
di imputazione che dà ragione della contestata aggravante
consistente nell’aver ottenuto l’ammissione al patrocinio, e
pertanto inammissibili.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il (12(4_

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IN CANC: LLERIA

Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione
l’imputato, deducendone la nullità per mancanza di motivazione
perché non è stato chiarito il periodo di riferimento e per mancanza
di adeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio.

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