Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6435 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6435 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FAZZARI SALVATORE N. IL 24/12/1972
avverso la sentenza n. 1826/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALMI, del 16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Fazzari Salvatore ricorre avverso la sentenza 1412, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palmi ai
sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui all’art.95 d.P.R.
n.115/02, la pena di mesi undici di reclusione ed E 500,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice verificato la sussistenza di cause di esclusione della

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al contenuto della attività di
indagine della Guardia di finanza, compendiata nell’informativa 23.6.11.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

responsabilità ex art.129 c.p.p., né valutato la congruità della pena determinata dalle parti.

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