Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6435 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6435 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALLIU VELI N. IL 25/09/1960
avverso l’ordinanza n. 809/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere 0 ott. ELISABETTA ROSI;
1etteItite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 febbraio 2015 la Corte di appello di Genova ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Salliu Veli, condannato alla pena di anni due
di reclusione ed euro 3 mila di multa, per il reato di cui agli artt. 3, n. 8 e 4, n. 1
e 7 legge n. 75 del 1958, con sentenza del Tribunale di Chiavari in data 23
giugno 2011 per tardività, essendo spirato il termine per il deposito
dell’impugnazione il 4 novembre 2011.
2. L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
della legge processuale penale, perché la sentenza era stata pronunciata il 23
giugno 2011 con dichiarazione del termine di novanta giorni per il deposito delle
motivazioni e da tale termine (coincidente con il 21 settembre 2011),
decorrevano i 45 giorni di tempo per il deposito dell’atto di appello, perfezionato
il 5 novembre 2011, proprio in coincidenza con la scadenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata, nel dichiarare inammissibile
l’appello proposto, ha erroneamente calcolato il termine, posto che, per effetto
del disposto dell’art. 585 c. 1 lett. c) e c. 2, lett. c) c.p.p., nel caso di specie il
termine di 45 giorni decorreva dalla scadenza del termine determinato dal
giudice per il deposito della sentenza, e scadeva, per l’appunto il 5 novembre
2011, sicchè l’atto di impugnazione fu validamente proposto nel termine.
Pertanto l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi alla Corte di appello di Genova per il giudizio
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Genova
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e lamentando l’erronea applicazione