Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6435 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6435 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMIR SAVAS N. IL 26/06/1959
avverso la sentenza n. 13/2008 TRIBUNALE di PERUGIA, del
06/11/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Propone impugnazione (originariamente denominata appello e indirizzata alla Corte di
Appello di Perugia, che poi correttamente qui la trasmetteva) il difensore di ufficio di
Simir Savas, alias Sasha, avverso la sentenza in data 6.11.2009 del Giudice
monocratico del Tribunale di Perugia confermativa di quella in data 29.5.2008 del
Giudice di pace di Perugia con la quale il predetto era stato condannato alla pena di C
800,00 di multa per il reato di lesioni personali colpose (fatto del 18.8.2003),
lamentando la mancata assoluzione e l’intervenuta prescrizione del reato.

c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame è stato presentato esclusivamente a firma
dell’avv. Nicola Caporali del Foro di Perugia, difensore di ufficio dell’imputato Simir
Savas alias Sasha, che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati
cassazionisti previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende
persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la
scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv.
229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 6.11.2013

L’impugnazione è inammissibile perché proposta in violazione dell’art. 613, 1° comma

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