Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6434 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6434 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANGELO CRIS N. IL 13/01/1973
avverso la sentenza n. 38/2011 TRIBUNALE di UDINE, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

D’Angelo Cris ricorre avverso la sentenza 15.12.11 del Tribunale di Udine che ha confermato
quella, in data 4.3.11, del Giudice di pace di Latisana con la quale è stato condannato, per i reati di
cui agli artt.594 e 612 c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche, alla pena di
E350,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

all’art.594 c.p., l’esimente della c.d. provocazione nonostante le espressioni ingiuriose fossero state
proferite, come riferito dal teste De Vito Alessandro, nei confronti della p.o. Valentini Luigi, in un
contesto di progressivo deterioramento dei rapporti di lavoro tra il predetto, maitre d’hotel, e il
D’Angelo, cameriere presso la medesima struttura, come conseguenza di comportamenti ingiusti e
diffamatori in precedenza posti in essere dal Valentini e perduranti al momento del fatto.
Quanto al reato di minaccia, esso erroneamente era stato considerato sussistente in quanto —
sostiene il ricorrente – la frase di cui all’imputazione costituiva comunque una ‘minaccia
condizionata’ con la quale aveva inteso prevenire ulteriori illegittimi comportamenti vessatori e
diffamatori.
Osserva la Corte che il ricorso, reiterativo delle doglianze già prospettate con l’atto di appello, deve
essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione del tutto congrua ed immune da profili di illogicità, il giudice di appello ha
evidenziato come, con riferimento all’esimente invocata, sia risultata mancante, oltre al requisito
della subitaneità della reazione, altresì la prova del fatto ingiusto altrui in quanto il trasferimento
presso altra struttura alberghiera era stato richiesto ed ottenuto dall’imputato in ragione di un suo
accertato comportamento non professionalmente corretto tenuto sul luogo di lavoro e nel rapporto
con gli altri dipendenti dell’Hotel Columbus, sì da essere stato doverosamente ripreso dal Valentini
per aver causato disservizio.
Anche la censura relativa al reato di cui all’art.612 c.p. è manifestamente infondata, in quanto le
frasi < Non devi permetterti di parlare in giro di me altrimenti non ti faccio finire la stagione... comma 1, lett.b) c.p.p. per non essere stata ritenuta sussistente, con riferimento al reato di cui denunciami pure tanto la stagione non la finisci> andavano inserite — ha specificato il giudice di
secondo grado — in un contesto costituito da pedinamenti cui l’imputato aveva sottoposto, anche in
ora notturna, la p.o. ed in assenza di comportamenti non corretti tenuti dal Valentini, sì che
quest’ultimo si era trovato in una condizione di vulnerabilità per l’atteggiamento complessivamente
minaccioso dell’odierno ricorrente che — ha ancora rimarcato il tribunale — era proseguito anche

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

dopo che il D’Angelo aveva proseguito il lavoro presso un diverso albergo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA