Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6434 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6434 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLANO LUIGI N. IL 26/06/1959
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avverso l’ordinanza n. 56/2013 TRIB SEZ.DIST. di SORRENTO, del
03/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere-gatt. ELISABETTA ROSI;
lstte/secifite le conclusioni del PG Dott. ,–1-10,impr c_D(i ére_o

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Data Udienza: 11/11/2015

Ritenuto che Castellano Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, emessa
in data 3 aprile 2014, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o
sospensione dell’ordine di demolizione, in forza della sentenza emessa dal
medesimo tribunale sez. distaccata di Sorrento, divenuta irrevocabile il 14
ottobre 2009, ritenendo insufficiente la presentazione di un provvedimento di
compatibilità paesaggistica, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1)
Error in iudicando e violazione dell’art. 666 c.p.p., violazione dell’art. 36 D.P.R.

l’attestazione di pagamento fossero inidonee a documentare la compatibilità
urbanistica, mentre nel caso di specie risulta applicabile la fattispecie di cui
all’art. 36 del TU edilizia; 2) Mancata assunzione di prove, in quanto il giudice è
tenuto ad avvalersi del disposto del comma 5 dell’art. 666 c.p.p., chiedendo
informazioni al Comune se ritiene che i documenti depositati non siano
sufficienti, mentre nell’ordinanza non si fa neppure menzione della produzione
documentale del ricorrente;

Considerato che è stato precisato che in sede esecutiva la demolizione potrà
essere sospesa o revocata quando risulta “assolutamente incompatibile con atti
amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra
destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria” (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del
18 maggio 2006, Spillantini, Rv. 234321);
che, quindi, in via generale, deve ritenersi che gli atti tipici della pubblica
amministrazione idonei ad evitare la esecuzione della sentenza di condanna nella
parte in cui impone la demolizione della opera abusiva sono, oltre alla
intervenuta demolizione dell’immobile ad opera della stessa pubblica
amministrazione, la intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del
consiglio comunale che abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli
interessi pubblici urbanistici ed ambientali;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che in
tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che
invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo “un onere di
allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la
sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di
procedere ai relativi accertamenti ” (così, ex multiis, Sez. 1, n. 34987 del
22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; in linea con tale assunto, in materia cfr.
Sez. 3, n. 25832 del 29/5/2013, Schena e altro, Rv. 256295)
che nel caso di specie il ricorrente ha adempiuto all’onere di allegazione
richiesto, ma a ciò non ha fatto seguito l’esperimento dei poteri istruttori
esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, a seguito dell’allegazione della

n. 380/2001, avendo il giudice rigettato sul falso presupposto che la DIA, con

DIA in data 30 maggio 2013 e della attestazione del relativo pagamento della
sanzione determinata dal Comune di Massa Lubrense, in modo da verificare la
eventuale sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 36 D.p.r. n. 380/2001;
che, pertanto, attesa la fondatezza del ricorso l’ordinanza deve essere annullata
con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata

P.Q.M.

Così deciso in Roma, l’11 novembre 2015.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata

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