Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6433 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6433 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIGON GIOVANNI ETTORE N. IL 24/06/1930
avverso la sentenza n. 519/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

Pigon Giovanni Ettore ricorre avverso la sentenza 8.11.11 della Corte di appello di Milano con la
quale, in parziale riforma di quella in data 9.10.03 emessa dal G.u.p. di Monza, esclusa la
continuazione, è stata rideterminata la pena per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, con le
già concesse attenuanti generiche prevalenti, in anni uno e mesi quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, prima della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi
dell’art.416 c.p.p., con conseguente nullità della richiesta stessa e di tutti gli atti conseguenti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere la
Corte di merito considerato che il Pigon, mero prestanome, era rimasto coinvolto nella vicenda
relativa al fallimento della Amato e Bach s.r.1., quale vittima di una serie di truffe architettate da
altre persone, essendo l’attività di gestione stata sempre svolta da Amato Salvatore e Bertoli Sergio,
amministratori di fatto della fallita.
Con il terzo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato, in applicazione dell’art.157
c.p., come modificato dalla 1.n.251/05.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con riferimento al primo motivo, poiché l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per
non essere l’imputato stato invitato a presentarsi a rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art.416,
comma 1, c.p.p., non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello, essa non è consentita in
sede di ricorso per cassazione, trattandosi di nullità a regime intermedio, che segue la disciplina
degli artt.178 lett.c) e 180 c.p.p. (v. Cass., sez.VI, 30 marzo 2004, n.19674).
In ordine al secondo motivo, i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune da
profili di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità del Pigon in ordine al delitto di
bancarotta fraudolenta riposi anzitutto nell’aver egli rivestito la qualifica di amministratore della
società, ma anche nell’essere intervenuto concretamente nella gestione della stessa, compiendo
operazioni e mantenendo i rapporti con istituti di credito, con un ruolo che, sia pure non primario,

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per essere stata omessa la notifica all’imputato

non poteva però escludere la sua responsabilità, avendo il Pigon anche percepito un non trascurabile
compenso per la sua attività.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, dal momento che, essendo il fallimento stato
dichiarato con sentenza del Tribunale di Monza del 5.10.98 ed essendo la sentenza di primo grado
intervenuta il 9.10.03, anteriormente cioè all’entrata in vigore della 1.n. 251/05, che ha modificato in

la nuova formulazione dell’art.157 c.p., deve nella specie, ratione temporis, trovare applicazione il
disposto di cui all’art.157 c.p. nella precedente formulazione, con la conseguenza che il reato in
esame si prescrive nel termine massimo di 15 anni, non ancora decorso.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

senso più favorevole (12 anni) il termine di prescrizione massimo per il reato di bancarotta, secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA