Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6433 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6433 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITAGLIANO NATALINO N. IL 25/12/1964
avverso la sentenza n. 7222/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Vitagliano Natalino avverso la sentenza emessa in data
2.12.2011 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella in data 3.12.2008
del Giudice monocratico del Tribunale di Benevento, con la quale il predetto era stato
condannato alla pena, interamente condonata, di mesi otto di reclusione ed C 300,00
di multa, con la concessione delle attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 79
e 95 dPR 115/2002 (fatto del 26.4.2005).
Si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
La pena detentiva è stata diminuita per effetto delle attenuanti generiche, nella
misura massima consentita dalla legge e la diminuzione di quella pecuniaria, come nel
caso in esame, che ha portato olgiLuna pena pari quasi al minimo consentito dalla
legge, esclude l’obbligo motivatorio del giudice (cfr. Cass. pen. Sez. H 22.11.1995, Di
Matteo, Rv. 203731).
La prescrizione del reato contestato (per un periodo pari a sette anni e sei mesi)
sarebbe decorsa alla data del 26.10.2012, cioè successivamente alla sentenza
impugnata, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione
e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato era
maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Cass. pen. Sez.
IV, n. 18641 del 20.1.2004, Rv. 228349).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013

massima estensione ed eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato.

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