Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6432 del 22/11/2012

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6432 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 25/2011 TRIBUNALE di UDINE, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/11/2012

A.A. ricorre avverso la sentenza 19.1.12 del Tribunale di Udine che ha confermato quella
in data 9.2.11 del Giudice di pace di Codroipo con la quale é stato condannato alla pena di €300,00
di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art.594 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett. d) c.p.p. per essere erroneamente stato escluso dalla pur

presente ai fatti, come dalla stessa affermato in sede di investigazioni difensive e confermato dalla
stessa p.o. e dal teste B.B., poi deceduto.
Con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione per non aver considerato il
giudice di appello che l’esclamazione proferita ( 4 Vaffanculo) non si riferiva a D.D., ma era
stata determinata dal forte dolore provato dall’imputato nell’urtare violentemente contro l’angolo
della porta interna proprio con la spalla infortunata, nel mentre la porta stessa veniva chiusa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché manifestamente
infondato, sia in quanto tendente a sottopone al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla
ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati nei due gradi di giudizio.
I giudici territoriali, infatti, hanno ineccepibilmente osservato come la responsabilità dell’imputato
per il reato di ingiurie riposi sulle dichiarazioni della p.o., corroborate da quelle del teste B.B.,
indifferente alle parti, il quale (artigiano che si era recato presso l’abitazione dalla D.D. locata
all’A.A. per verificare un difetto all’impianto elettrico) aveva riferito che l’odierno ricorrente
aveva negato l’ingresso alla D.D. proferendo al suo indirizzo la frase `vaffanculo!’ e nel contempo
sbattendo la porta, con una immediatezza — ha perspicuamente evidenziato il giudice di appello —
coincidente proprio con la richiesta della p.o. di poter procedere alla verifica che lo stesso imputato
aveva sollecitato, peraltro (come dallo stesso ammesso) in un giorno per lui non opportuno, essendo
diverso da quello in precedenza concordato, laddove poi la C.C. non era risultato

disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale l’esame della teste C.C., pur

fosse presente al momento in cui la frase ingiuriosa era stata proferita, essendo sopraggiunta
successivamente per fare ingesso subito nella propria abitazione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 novembre 2012

P.Q.M.

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