Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6432 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6432 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’IPPOLITO LUIGI N. IL 06/11/1944
avverso l’ordinanza n. 1609/2014 GIP TRIBUNALE di LECCO, del
30/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. ELISABkITA ROSI; ,
le /ne le conclusioni del PG Dott.
01^
ctio c),,ez,jk,
dit i difensor Avv.;
_Q
,,LIADAuti
d-e)
91\ cloA-,
Data Udienza: 11/11/2015
Ritenuto che con ordinanza del 30 gennaio 2015 il G.i.P. presso il Tribunale di
Lecco ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna
proposta da D’Ippolito Luigi, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2
c. 1 D.L. n. 463 del 1983, emesso in data 7 luglio 2014, ritenendola tardiva in
quanto proposta il 21 gennaio 2015;
che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 178 e ss. c.p.p., e
manifesta illogicità della motivazione quando alla valutazione del ritardo,
Considerato che il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, che ha dichiarato
inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione a decreto penale di condanna, è
affetto da inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido
rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità (cfr. Sez.2, n. 53665 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.261616);
che ogni valutazione sull’istanza di rimessione in termini a proporre opposizione
è riservata alla competenza del giudice per le indagini preliminari che ha emesso
il decreto penale opposto (in tal senso Sez. 3, n. 11510 del 24/2/2011,
D’Agostino, Rv. 249759);
che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
1000 euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa per le
Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015
Il cons liere estensore
Il Presidente
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e in subordine la rimessione in termini;